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GRUPPO ESCURSIONISTICO
U.S.P. GRUPPO SCARPONI

Fondato nel 1907 aderente F.I.E. dal 1946

 

STATUTO

 

Art. 1  - Denominazione e Sede

Il GRUPPO SCARPONI, costituito in Pontedecimo il 15 Agosto 1907 col sorgere della Società "Unione Sportiva Pontedecimo", aderente alla F.I.E. dal 1946, è un'organizzazione di volontariato con sede in Genova-Pontedecimo, via Pieve di Cadore , 4.

 

Art. 2 -  Durata

La durata del "GRUPPPO SCARPONI" è illimitata.

 

Art. 3  - Finalità

Il "GRUPPO SCARPONI " è apartitico, aconfessionale, non persegue finalità di lucro ed opera su basi di totale volontariato. Finalità prevalente è l'attività escursionistica per cui opera e collabora alla segnaletica concernente vie, salite e sentieri di montagna. Promuove  attività didattico - escursionistiche in collaborazione con gli organi della scuola e del Consiglio di Circoscrizione. Offre agli enti pubblici e privati consulenza gratuita in materia di escursionismo e segnalazione o ripristino di sentieri. Si propone altresì di favorire, promuovere e sviluppare l'attività escursionistica, le gare di marcia in montagna di regolarità, le attività sciistiche. turistiche, ricreative che concorrono a favorire l'attività sportiva. Favorisce iniziative sociali, culturali, educative sia per i propri soci, sia a favore di chiunque richieda il suo intervento per promuovere l'educazione ambientale e naturalistica e salvaguardare l'ambiente.

 

Art. 4 - Organi del Gruppo

Sono organi del "GRUPPO SCARPONI" il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Sindaci Revisori. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito ed è escluso qualsiasi compenso, anche indiretto, a favore dei membri chiamati a far parte degli organi dirigenti e di controllo.

 

Art. 5 - Soci

Il "GRUPPO SCARPONI" si ispira ai principi del volontariato, così come definiti dalla legge11 Agosto 1991 n. 266 e pertanto chiede ai propri soci di svolgere a favore del gruppo prestazioni personali, spntanee e gratuite secondo le esigenze e per il raggiungimento degli scopi statutari. I soci pagano una quota associativa annua. Devono altresì impegnarsi ad essere coinvolti in prima persona ed a carattere gratuito nel raggiungimento degli scopi che il GRUPPO SCARPONI" si prefigge.

 

Art. 6 - Iscrizione e Permanenza nel Gruppo

Possono iscriversi al "GRUPPO SCARPONI" tutti coloro che condividono lo spirito dell'associazione. La richiesta di iscrizione deve essere presentata al "GRUPPO SCARPONI" e l'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. La loro appartenenza può cessare per recesso o per radiazione nel caso di gravi inadempienze agli obblighi associativi. La radiazione è deliberata a maggioranza dal Consiglio sentito l'associato assoggettato ad indagine. Il socio radiato può ricorrere al Consiglio della F.I.E. Comitato Regionale Ligure.

 

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del bilancio e dell'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Si riunirà inoltre ogniqualvolta il Consigli direttivo ne ravvisi la necessità o comunque ne venga fatta richiesta motivata da almeno venticinque soci. La riunione è convocata mediante lettera almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. La lettera o l'avviso di convocazione dovranno contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie poste all'ordine del giorno. Essa è validamente costituita, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione. Essa è di solito presieduta da un presidente nominato di volta in volta ed competente per tutti gli atti di straordinaria amministrazione ed in particolare: approva le modifiche statutarie, elegge gli organi sociali, approva la programmazione delle attività del Gruppo ed i bilanci preventivi e consuntivi. L'assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti.

 

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consigli Direttivo è composto da 9 (nove) membri eletti dall'assemblea dei soci e resta in carica 2 (due) anni. Ad esso competono tutte le mansioni di ordinaria amministrazione. Esso predispone e presenta all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi  consuntivi, la programmazione delle attività del Gruppo ed ogni alta questione per la quale sia opportuno richiedere l'approvazione dell'assemblea.

il Consiglio Direttivo si riunisce di regola due volte al mese, con cadenza quindicinale. Delibera con l'intervento di almeno 5 (cinque) dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo procede alla nomina delle cariche di PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE a scrutinio segreto e assegna le cariche di SEGRETARIO, VICESEGRETARIO, CASSIERE e nomina i responsabili delle seguenti Commissioni: SENTIERI, RIFUGI, GITE SPORTIVE, PUBBLICHE RELAZIONI.

I componenti durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione anche ai fini processuali.

 

Art. 9 - Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri eletti dall'assemblea, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Il Collegio ha funzione di controllo sull'andamento finanziario della gestione ed esprime il suo parere motivato sui bilanci preventivi e consuntivi.

 

Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio del "GRUPPO SCARPONI" è costituito dai seguenti mezzi finanziari: quote sociali; contributi di enti pubblici e privati; lasciti testamentari e donazioni da accettarsi previa approvazione del Consiglio Direttivo; rimborsi derivanti da convenzioni; entrate derivanti da eventuali attività produttive marginali. Eventuali eccedenze attive non potranno essere distribuite tra i soci, ma investite a fini istituzionali come disposto dal Consiglio Direttivo, previo parere favorevole dei Revisori, con deliberazione da sottoporre a ratifica dell'Assemblea dei soci. Sono vietate distribuzioni anche indirette di utili.

 

Art. 11 - Scioglimento del "Gruppo Scarponi"

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento del "GRUPPO SCARPONI" da deliberarsi da parte dell'Assemblea dei soci, con maggioranza di cui all'articolo 21 comma 3° del Codice Civile, verranno nominati dalla stessa uno o più liquidatori che, effettuati i necessari pagamenti, devolveranno il patrimonio residuo ad organismi di volontariato operanti nel territorio della Regione Liguria ed aventi scopi similari.

 

Letto, discusso e approvato nell'assemblea straordinaria del 26 Marzo 1999